pedone

Per la Cassazione l’automobilista non ha colpa in quanto la vittima, non osservando il codice della strada, ha tenuto un comportamento anomalo che è stato unica causa del sinistro

di Danila SarnopedoneIl conducente non è responsabile per aver investito un pedone in un punto in cui è vietato l’attraversamento, se prova che l’unica causa dell’incidente è stato il comportamento imprevedibile della vittima stessa. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 25027 del 2019, con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento proposta dagli eredi di una donna che aveva perso la vita dopo essere stata travolta da un’automobile.

La vittima aveva attraversato, di corsa e di notte, su una strada a scorrimento veloce, in un punto in cui non era consentito l’attraversamento pedonale per la presenza di uno spartitraffico al centro della carreggiata. In giudizio è stato dimostrato non solo che il guidatore non era stato disattento ma anche che, se pure egli avesse viaggiato alla velocità consentita (avendo superato di poco il limite), il sinistro si sarebbe ugualmente verificato.
In base alla ricostruzione dei fatti, dunque, per gli Ermellini si può ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall’articolo 2054 comma 1 del codice civile, poiché risulta provato che non vi era da parte sua alcuna possibilità di prevenire l’evento. La condotta anomala del pedone lo ha posto nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e osservarne tempestivamente i movimenti. pedone1Per di più, come sottolineato da costante giurisprudenza, la prova liberatoria non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza, come nel caso di specie.

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