Da giugno 2016 sostenere che l’Olocausto non si sia mai verificato costituisce un’aggravante rispetto ai crimini di discriminazione razziale, etnica o religiosa

di Danila Sarno

Negare l’esistenza dell’Olocausto è un reato punibile con la reclusione da due a sei anni. Lo ha stabilito il legislatore italiano nel giugno 2016, introducendo il delitto di negazionismo, quale circostanza aggravante rispetto al delitto di discriminazione di stampo xenofobo, al comma 3 bis dell’articolo 3 della Legge Mancino. Quest’ultima disposizione normativa , entrata in vigore nel 1975, già puniva i reati di propaganda razzista e di istigazione o incitamento alla commissione di atti di discriminazione fondati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

A seguito della modifica del 2016, il negazionismo è diventato un’ipotesi di aggravamento della pena prevista per tali fattispecie criminose, con reclusione da due a sei anni per chi realizzi il pubblico incitamento ai suddetti atti discriminatori, in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, fondandoli in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, ovvero dei crimini  di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale. auschwitz1Il provvedimento legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno scorso, dopo una lunga serie di contrasti tra Camera dei deputati e Senato che, prima di giungere a definitiva approvazione del testo, hanno proceduto a molteplici riscritture. Per di più la novità introdotta dal Parlamento ha dato vita ad un vigoroso dibattito nazionale, tra quanti sostengono la doverosità di perseguire non solo moralmente chi nega gli orrori del genocidio nazista, in un’ottica di difesa della memoria storica,  e quanti invece temono che il reato di negazionismo così introdotto, di fatto, limiti indebitamente il diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito dalla Carta costituzionale. A tal proposito l’Unione nazionale delle Camere penali italiane ha precisato che “al negazionismo si risponde con le armi della cultura, non con quelle del diritto penale”. Bisogna ricordare tuttavia che non è possibile applicare l’aggravio sanzionatorio ad ogni ragionamento negazionista, ma soltanto ad una divulgazione connotata da un forte sentimento di odio, che minaccia in concreto una pacifica convivenza sociale.

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