La legge 124/2017 ha rinnovato la previgente disciplina in materia di sinistri, con rilevanti modifiche anche in tema di testimoni, frode, scatola nera, prove in giudizio e tabelle per le lesioni

di Danila Sarno
La legge annuale sulla concorrenza e sul mercato del 2017 ha introdotto rilevanti novità in materia di risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali. Innanzitutto, in materia di testimoni è stabilito che, per ottenere il risarcimento dei danni alle cose, sarà necessario indicare immediatamente il nominativo di chi ha assistito al sinistro.

Di conseguenza, i testimoni segnalati tardivamente non potranno essere ascoltati in giudizio. In caso di inerzia del danneggiato, tuttavia, la compagnia di assicurazione dovrà inviargli una raccomandata entro sessanta giorni dalla denuncia dell’incidente, consentendo di indicare i testi entro ulteriori sessanta giorni. Alla suddetta regola fanno eccezione tre ipotesi, riguardanti l’impossibilità oggettiva di identificazione immediata al momento del fatto, il caso in cui il testimone sia stato identificato dalla polizia e quello in cui il sinistro abbia cagionato danni anche alle persone. Inoltre ciascun soggetto potrà testimoniare al massimo in tre cause in un arco temporale di cinque anni. 
incidente stradale3Un ruolo centrale è stato attribuito alla scatola nera, dispositivo che registra i dati relativi alla guida del conducente. Le rilevazioni avranno pieno valore di prova e l’installazione consentirà di ottenere sconti sui premi per la RC Auto. L’apparecchio non potrà essere disinstallato o manomesso dall’assicurato, a pena di perdita dello sconto e obbligo di restituire le somme risparmiate.Con riguardo ai termini per avviare una causa, in caso di rifiuto indebito dell’assicurazione di risarcire il danneggiato, questi potrà adire il giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell’assicurazione in ordine all’incidente o, in mancanza, dopo che siano decorsi sessanta giorni di sospensione della procedura.
incidente stradale1La compagnia assicurativa è poi esonerata dal rispettare i termini delle offerte formali, qualora dalle banche dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività sintomatici di frode. Il sospetto di frode potrà essere fondato anche su una perizia attestante incongruenza del danno dichiarato.Verrà predisposta, inoltre, una tabella unica nazionale per tutte le macrolesioni, cioè i danni all’integrità psico-fisica tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità. Invece per le microlesioni, comprese tra uno e nove punti percentuali, sarà elaborata una tabella specifica che, come quella delle macrolesioni, sarà soggetta ad aggiornamento Istat annuale. Infine, per le lesioni lievi, la legge ha reso obbligatorio l’accertamento con esami clinici strumentali obiettivi, fatta eccezione per le lesioni visibili per le quali sarà sufficiente un esame visivo.

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