via fucilari munnezza

Ai sensi della legge 147 del 2013 il contribuente ha diritto a una riduzione della tassa se la spazzatura non viene raccolta oppure viene raccolta in maniera irregolare, tanto da arrecare un danno alla salute pubblica

di Danila Sarno


Il cattivo funzionamento, le interruzioni e i ritardi del servizio di gestione dei rifiuti, che rappresentano un pericolo per la salute pubblica, danno diritto allo sconto fino all’80 per cento sull’ammontare della relativa tassa (Tari).

È quanto previsto dalla legge 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), con la quale il legislatore ha voluto evitare che i cittadini siano costretti a pagare tasse non sempre irrisorie, per ottenere in cambio, come spesso accade, un servizio di scarsa qualità e tale da compromettere il loro stato di salute.
A ricordare l’esistenza del diritto alla riduzione della Tari è stata una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia. Il giudice si è pronunciato a favore di un contribuente che, a seguito di un avviso di pagamento del Comune relativo alla Tari per l’anno 2014, aveva presentato ricorso chiedendo una riduzione del 20 per cento ai sensi dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, oltre che dell’articolo 37 del regolamento Iuc (imposta unica comunale).
A sostegno della propria tesi, il ricorrente aveva fornito documenti attestanti i disservizi verificatisi durante l’anno d’imposta, tra cui provvedimenti dell’Autorità Sanitaria e articoli di giornale.
In effetti, la legge 147/2013 all’articolo1 stabilisce che la tassa in questione è dovuta nella misura massima del 20 per cento in caso di “mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.
Per di più la Tari è dovuta nella misura massima del 40 per cento se il punto di raccolta è eccessivamente distante dall’immobile del contribuente.
La Commissione ha inoltre ricordato che, per ottenere la riduzione fino all’80 per cento, non è necessario che il cittadino provi di aver subito un danno diretto alla propria persona o a cose in conseguenza dei disservizi, né è richiesto che fornisca un provvedimento formale da parte dell’Autorità Sanitaria attestante la situazione di pericolo o danno alle persone o alla salute pubblica, essendo sufficiente il semplice invio di un sollecito al Comune.

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