Molto spesso lo scolo degli indumenti messi ad asciugare può recare fastidi agli abitanti dei piani inferiori, e così passare dal «Può togliere i panni, per favore?» al «Togli subito i panni!» è un attimo

di Rosa Soldani

Stendere il bucato è un’operazione domestica che richiede grande ragionamento e spirito di prontezza: individuare la giornata soleggiata nei mesi invernali, scegliere le ore meno assolate in estate per evitare che i panni scoloriscano, correre a riprenderli se all’improvviso minaccia pioggia.

Insomma, un’attività non da poco che, in tutti i casi e in tutte le stagioni, ha un comune denominatore: il bucato gocciola e, se si vive in condominio, l’acqua può creare fastidi agli abitanti dei piani sottostanti. E così tra l’educatissimo «Senta signora, scusi il disturbo, potrebbe stendere i panni in maniera che non si bagni il mio balcone?» e il più arguto «Lev mò mò chisti pann, oì! », dal sapore tutto nostrano e urlato direttamente dal piano di sotto, il passo è decisamente breve. La regola è che i panni possono essere stesi, “fatti salvi i diritti dei terzi”, ovvero secondo la consueta formula che salvaguarda la posizione di eventuali terzi soggetti che possano essere danneggiati dal diritto altrui. Se il regolamento predisposto dal costruttore in sede di compravendita dell’immobile prevede apposite disposizioni riguardo al diritto di stillicidio (così si chiama tecnicamente lo scolo dei panni), vietandolo per esempio, e tale contratto viene accettato unanimemente dai vari acquirenti, allora nessuno potrà stendere il bucato fuori dai balconi. Lo stesso vale se la regola viene approvata all’unanimità in assemblea condominiale. Ma se nulla è disposto al riguardo, allora il principio è che i panni possono essere stesi ad asciugare, senza però bagnare i balconi sottostanti. Anche laddove la casa prevedesse già impiantati in origine i fili per stendere il bucato, con tanto di staffe nei muri perimetrali, questo non sarebbe comunque condizione sufficiente a far presumere «una servitù di stillicidio» a carico del piano o dei piani inferiori. E a nulla varranno le dichiarazioni della stessa signora del piano di sopra che certamente esclamerà: «Si, ma è acqua pulita, potete stare tranquilla! E’ pure profumata, ho usato l’ammorbidente!» perché in fondo quando si stendono mutande e calzini, diciamolo, non ci sembrerà mai pulita abbastanza. Anzi! Basti sapere che la reiterazione nel tempo dei danni ai condomini dei piani inferiori può far concretizzare il reato di «getto pericoloso di cose», ai sensi dell’articolo 674 del codice penale, che in tema di biancheria intima suona abbastanza profetico. Talvolta la soluzione, spesso disdegnata, sta nel problema stesso: in questo caso, nell’utilizzo del bel programma di strizzatura delle nostre lavatrici!

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