Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, dando torto a un Comune campano che si rifiutava di pagare indennizzi ad un custode in servizio anche nei giorni festivi senza mai un riposo compensativo
Nuova sentenza della Corte di Cassazione a favore dei dipendenti che lavorano nei giorni festivi. «Il dipendente del comune che lavora nei giorni festivi, senza godere dei riposi compensativi, deve essere remunerato con una maggiorazione del 20% sul lavoro domenicale svolto e per i giorni di riposo compensativo non fruiti.
La mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro rappresenta danno da usura psico-fisica, distinto dall’ulteriore ed eventuale danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in un’infermità del lavoratore determinata dall’attività “usurante” svolta in conseguenza del lavoro continuo a cui non seguono riposi settimanali».
Così precisa la Suprema Corte, sezione lavoro, con la sentenza n. 21225/2015, originata dal ricorso di un Comune contro il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Napoli che condannava l’ente a pagare in favore di un suo dipendente una somma per aver costui svolto attività di custodia nelle domeniche e nei giorni festivi, senza godere dei riposi compensativi.
Per gli Ermellini “una cosa è la definitiva perdita del riposo, agli effetti sia dell’obbligazione retributiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo”.
In questa seconda ipotesi, poiché la legge (salvo deroghe) impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro, il compenso avrà natura retributiva in forza dell’articolo 2126 del codice civile, comma due, fatto salvo il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento del datore di lavoro stante un pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto avente natura personale.
A sua volta, è da tenersi distinto il danno da usura psico-fisica, dal danno alla salute o biologico, poiché, in questo secondo caso, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può desumersi presuntivamente, ma va dimostrato sia nella sua esistenza sia nel suo nesso eziologico.
Corretta la determinazione della Corte d’Appello e da condividere l’affermazione secondo cui il riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo costituisce un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dal’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 2109 del codice civile.