Per la Corte di Cassazione, il contributo dovuto da un coniuge all’altro dopo il divorzio ha anche funzione compensativa e non può essere revocato quando il beneficiario, nonostante abbia costituito un’altra famiglia di fatto, versa in una situazione economica disagiata ed è inabile al lavoro
di Danila Sarno
L’ex moglie che convive con un altro non perde il diritto all’assegno divorzile, purché sia priva di mezzi adeguati a mantenersi e sia impossibilitata a procurarseli per cause oggettive, come un’invalidità. È questo ciò che ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 15241 del 2022, evidenziando come una nuova convivenza more uxorio non comporti automaticamente la perdita del diritto all’assegno di divorzio, in quanto quest’ultimo svolge anche una funzione compensativa, oltre che assistenziale.
La pronuncia è stata sollecitata da una donna che, sia in primo che in secondo grado, si era vista revocare il suddetto assegno dopo che, in giudizio, era stata accertata la sussistenza di una convivenza more uxorio: a detta dei giudici di merito, la nuova famiglia di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita precedenti, farebbe venir meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno.
Alla luce di ciò, la soccombente ha presentato ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi, di cui uno solo è stato considerato fondato. Più precisamente, gli Ermellini hanno condiviso le osservazioni della ricorrente in merito all’omessa considerazione della situazione economica della donna, inabile al lavoro a causa di un’invalidità. In effetti, come sottolineato dalla Suprema Corte, nel disporre la revoca dell’assegno, i giudici di grado inferiore avevano tenuto conto unicamente della nuova convivenza, discostandosi così dalle Sezioni Unite che, con sentenza numero 18287 del 2018, hanno chiarito che la funzione dell’assegno divorzile non è solo di natura assistenziale, ma anche solidaristica e perequativo-compensativa. Stando così le cose, nonostante una nuova convivenza, l’ex coniuge mantiene il diritto all’assegno divorzile (in funzione esclusivamente compensativa) se resta comunque privo di mezzi di sostentamento adeguati ed è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive.