RAPINA 6

Un rapinatore ha tentato di evitare, senza successo, l’aggravante del travisamento del volto, sostenendo di aver indossato il presidio sanitario non per evitare di essere riconosciuto, ma solo perché obbligatorio alla luce delle norme anti Covid

di Danila Sarno

RAPINA 6

 

Commette una rapina indossando la mascherina, resa obbligatoria dalla normativa anti Covid, e viene condannato con applicazione dell’aggravante prevista per il travisamento del volto. È questo il caso di un rapinatore, per il quale non è valso a nulla appellarsi al proprio senso civico. Di fatti, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto opportuno applicare un aumento di pena, proprio a causa del fatto che egli avesse alterato le proprie sembianze usando il suddetto dispositivo di protezione, rendendo così difficile il proprio riconoscimento.

L’imputato non ha avuto successo neppure in Cassazione: dinanzi ai giudici di legittimità, egli ha affermato di aver commesso il reato a volto coperto per non violare le disposizioni che imponevano la mascherina. A sua detta, tale comportamento, essendo imposto dalla legge, non può essere aggravante del delitto in questione. Insomma, per l’imputato si sarebbe trattato di mero senso del dovere e non di uno stratagemma attuato per evitare il carcere.

mascherina

La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza numero 1712 del 2022, ha respinto il ricorso e ha chiarito che il camuffamento del volto tramite mascherina era materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto. Per i giudici, il nesso di necessaria occasionalità esistente tra fatto illecito e uso della mascherina non consente di qualificare tale condotta come mero adempimento di un dovere.

Lascia un commento