atti osceni

Per la Suprema Corte il delitto di atti osceni non sussiste quando si pratica autoerotismo all’interno di un vagone, poiché non si tratta di luogo abitualmente frequentato da minori

di Danila Sarno

atti osceni

Masturbarsi in treno dinanzi ad una donna non è reato, in quanto non vi è rischio che dei minori possano assistere all’atto. Così si è pronunciata la sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza numero 32687/2021.

La decisione vede come protagonista un uomo che nel giugno 2019 è stato arrestato dalla polizia ferroviaria per aver praticato autoerotismo all’interno di un vagone del treno Novara-Treviglio, con lo scopo di importunare una passeggera. L’uomo, per di più, aveva cercato di impedire l’arresto attraverso una serie di violenze e minacce. A fronte di ciò, il pubblico ministero aveva contestato all’arrestato, oltre che il reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche il reato di atti osceni (disciplinato dall’articolo 527 comma 2 del codice penale), in quanto il fatto si sarebbe verificato in un luogo frequentato da minori, i quali correvano il rischio di essere esposti alla condotta incriminata. vagone 2Infatti, a seguito della depenalizzazione del 2016, l’articolo 527 c.p. commina la pena della reclusione solo se la condotta si realizza all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Al di fuori di questa ipotesi, invece, chi compie atti osceni in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) non resta certamente impunito, ma è soggetto a mera sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro. Sulla base di ciò, nel caso in questione, il giudice ha condannato l’imputato per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale, assolvendolo per quello di atti osceni. La ragione alla base di tale decisione, confermata dalla stessa Corte di Cassazione, sta nel fatto che il treno non è da considerarsi luogo solitamente frequentato da minori. parco giochiGli stessi Ermellini, infatti, hanno più volte affermato che per “luogo abitualmente frequentato da minori” non si intende “un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico”. In un caso analogo, inoltre, si era già chiarito che “l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto luogo abitualmente frequentato da minori”. Dunque, nel caso di specie, il reato di atti osceni non sussiste, in quanto la condotta non è stata posta in essere in un luogo rientrante tra quelli considerati come abitualmente frequentati da minori (come le scuole, ludoteche, asili ecc) oppure tra quelli che i minori scelgono sistematicamente di frequentare come punto di incontro (si pensi ad un muretto, a un cortile condominiale o ad un piazzale).

 

Lascia un commento