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Annullati, di fatto, i provvedimenti del ministro della Salute Speranza che avrebbe spedito la regione in fascia gialla fino al 23 dicembre. Vietata la vendita di alcolici dopo le ore 11

de luca 2020 1La Campania resta in zona arancione fino al 23 dicembre, quando scatterà la zona rossa ordinata dal decreto legge illustrato ieri dal premier Conte.

Lo ha stabilito il governatore Vincenzo De Luca, che ha firmato oggi apposita ordinanza che annulla, di fatto, le decisioni del ministro Speranza che avrebbe spedito la regione in zona gialla, fino all’entrata in vigore delle nuove restrizioni governative. Ancora vietati gli spostamenti intercomunali; bar e locali di ristorazione costretti ad operare solo con asporto e consegne a domicilio. Vietata, inoltre, la vendita di alcolici dopo le 11. Ecco, nel dettaglio, il contenuto dell’ordinanza, valida a partire da domani:
1.  Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza  n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);
2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.
3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° C.
5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”
6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.

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