Obbligo di misurazione della temperatura per i viaggiatori che arrivano con treni che effettuano collegamenti tra diverse regioni. Test diagnostici e tamponi per chi supera i 37 gradi e mezzo. Divieto di spostamenti presso le seconde case, anche in territorio regionale

di Redazione

Come preannunciato nel pomeriggio, la Campania sta preparando la “linea dura” in previsione delle festività natalizie e quindi dell’aumento della mobilità.

In tal senso, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in serata ha firmato l’ordinanza numero 96, con la quale sono disposti controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie e all’aeroporto di Capodichino, oltre al divieto di spostamento nelle seconde case, con decorrenza dal 12 dicembre e fino al 7 gennaio 2021. In particolare, considerati gli ingenti arrivi nel territorio regionale da parte di tanti cittadini di rientro presso la propria residenza e il conseguente aumento della mobilità intraregionale, e rilevato che, nonostante il decremento dei contagi delle ultime settimane, l’Unità di Crisi ha evidenziato la necessità di misure di contenimento e mitigazione del rischio di nuove recrudescenze nella diffusione, è dato mandato alle AA.SS.LL di effettuare controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino, nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento, Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID 19 e tamponi molecolari in caso di positività allo screening. Ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate è fatto obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5 ° gradi secondo le modalità previste. Inoltre, sarà vietato spostarsi presso le seconde case, anche se ubicate sul territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. Le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza sono punite con una multa, a titolo di sanzione amministrativa.

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