Resta il coprifuoco dopo le ore 23. Confermate per bar e locali di ristorazioni le consegne a domicilio fino allo stesso orario e l’asporto fino alle 22:30. Vietato lo spostamento interprovinciale, consigliabile limitarsi ad lasciare il comune di residenza solo se strettamente necessario
Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, con apposita ordinanza firmata questo pomeriggio, ha prolungato tutte le misure restrittive in vigore fino al prossimo 14 novembre.
In particolare:
– l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06 ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;
– fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23;
– è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario. In ogni caso: a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro; b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).