Potranno avvalersene entrambi i genitori, alternandosi tra loro. In caso di domanda per usufruire degli stessi giorni, sarà accettata la domanda presentata prima
di Valentina Milite
In prospettiva dell’avvio dell’anno scolastico e delle problematiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per far fronte alle esigenze delle famiglie italiane, il decreto-legge n.111 dell’8 settembre 2020 ha introdotto un nuovo strumento di sostegno ai lavoratori, prevedendo la possibilità per i genitori di usufruire di un congedo dall’attività lavorativa durante il periodo di quarantena dei figli minori conviventi.
In data 2 ottobre l’INPS ha emesso una circolare, la n° 116 (disponibile per completa visione sul suo sito), per comunicare e diffondere le linee guida riguardo il nuovo congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, secondo quanto previsto dal decreto.
Vediamo insieme cosa prevede.
In caso di quarantena scolastica dei figli conviventi (limitatamente però ai minori di 14 anni), i dipendenti, sia pubblici che privati, avranno la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile (cioè da casa) o di usufruire del congedo COVID-19 (ovvero astensione dal posto di lavoro), secondo richiesta, per l’intera durata della quarantena scolastica dei figli (stabilita in tempi e modalità dall’ASL territorialmente competente per ciascun istituto scolastico) o solamente per una sua parte.
Sarà possibile usufruire del congedo parentale COVID-19 dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.
Potranno avvalersene entrambi i genitori, alternandosi tra loro. In caso di domanda per gli stessi giorni, sarà accettata la domanda presentata prima.
Per i giorni di congedo sarà riconosciuta al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Per richiedere i congedi, i dipendenti pubblici dovranno presentare domanda tramite le rispettive amministrazioni di appartenenza; mentre i dipendenti privati potranno fare richiesta del congedo esclusivamente per via telematica: autonomamente, accedendo al sito dell’INPS con PIN rilasciato dall’ente, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), carta d’identità elettronica o CNS (Carta Nazionale dei Servizi, ovvero la nuova tessera sanitaria che permette l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione) e facendo quindi richiesta del congedo nell’apposita sezione; oppure richiedendo assistenza gratuita presso tutte le sedi di Patronato ITAL.
Non è possibile usufruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli se uno dei due genitori beneficia già del congedo parentale classico di maternità o paternità per lo stesso figlio minore negli stessi giorni o beneficia di strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione, come NASPI o cassa integrazione.
Non è possibile inoltre richiedere il congedo COVID-19 se uno dei due genitori non svolge alcuna attività lavorativa o svolge attività lavorativa in modalità agile ed infine un genitore non può richiedere il congedo COVID-19 nei giorni di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente che svolga lavoro part-time o intermittente.
Per ulteriori dubbi o informazioni fare comunque sempre riferimento al testo completo sul sito ufficiale dell’ente.