Il provvedimento adottato a fine luglio dal Giudice di Pace Emilio Manganiello, che ha così annullato una multa a un cittadino “beccato” fuori casa durante il lockdown
Ha destato enorme clamore il provvedimento del giudice di pace di Frosinone Emilio Manganiello, secondo il quale la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio è illegittima e i conseguenti Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono incostituzionali.
Tutto è nato dal caso di un cittadino che era uscito di casa durante il lockdown senza validi motivi, ed era stato multato dalla Polizia per la violazione del divieto di spostamento.
Il giudice Manganiello si è avvalso di quanto previsto addirittura in una legge del 1865, la 2248, nella quale si legge che i giudici applicano atti amministrativi e regolamenti locali solo se conformi alla legge. E il Dpcm non è legge, e questo è un fatto ben certo.
Il giudice Manganiello ha annullato la multa, ritenendo che la legge che consente di dichiarare lo stato di emergenza sia applicabile solo a calamità naturali, come terremoti, valanghe, alluvioni e incendi, oppure ad eventi calamitosi causati da attività umane, come ad esempio sversamenti inquinanti, «ma nulla nella fattispecie è riconducibile al rischio sanitario».
La pandemia di Coronavirus non giustificherebbe quindi secondo Manganiello l’adozione dello stato di emergenza che il Consiglio dei ministri ha invece dichiarato il 31 gennaio scorso (ed ora ha prorogato fino al 15 ottobre) richiamando una norma che il giudice di pace ritiene inapplicabile.
C’è solo un’ipotesi, espressamente prevista dalla Costituzione, in cui il Governo può ricevere poteri straordinari, ed è quella prevista dalla Costitizuone Italiana agli articoli 78 e 87: lo stato di guerra. La conseguenza è che se è illegittimo il provvedimento a monte, lo sono anche i successivi, i Dpcm di Conte, che però non sarebbero soltanto illegittimi, ma addirittura incostituzionali.
Per il giudice il Governo avrebbe dovuto operare con gli strumenti già previsti in Costituzione, cioè il Decreto legge ed il Decreto legislativo, ma non attraverso i Dpcm che sono atti amministrativi di rango inferiore e subordinato alla legge.
Insomma: le disposizioni contenute nei vari Dpcm, a partire da quella con cui si è imposto il lockdown, non solo non hanno un’adeguata copertura legislativa ma sono anche incostituzionali perché hanno imposto un obbligo di permanenza domiciliare che costituisce a tutti gli effetti una restrizione della libertà personale, vietata dalla Costituzione al di fuori dei casi espressamente stabiliti, che sono quelli della punizione penale.
L’articolo 13 della Carta costituzionale stabilisce – ha ricordato Manganiello – che una sanzione penale deve essere adottata solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria: questa è l’unica possibilità consentita.
Quindi, il legislatore e il Governo non possono limitare la libertà dei cittadini in via generale. Inoltre, le limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità, come prevede l’articolo 16 della Costituzione, possono essere emanate solo con riferimento a luoghi circoscritti, ad esempio il divieto di accedere a zone pericolose perché infette.
Ora un dubbio: e se altri giudici ritenessero giusta la decisione di Manganiello, che vale solo per quel caso, che conseguenze ci sarebbero per l’Italia?
Intanto il Prefetto di Frosinone, in disaccordo con il giudice, ha preannunciato la richiesta di appello.