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L’indigenza non giustifica l’occupazione illecita di un immobile, in quanto il pericolo di restare senza casa può essere evitato grazie alle procedure pubbliche volte a far fronte alle esigenze abitative dei non abbienti

di Danila Sarno

senzatetto2Va in carcere chi, non avendo casa, occupa abusivamente un immobile: tale condotta illecita infatti non può essere giustificata dallo stato di estrema povertà, in quanto i non abbienti possono ottenere aiuto dagli istituti di assistenza sociale.A dirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5195 del 2020, in cui si legge che l’indigenza non integra lo stato di necessità, ossia la scriminante che rende non punibile chi commette un reato per salvare sé stesso o altri dal pericolo attuale ed inevitabile di un danno grave alla persona.

A detta della Suprema Corte, infatti, nell’ipotesi dell’indigenza difetterebbero sia l’attualità che l’inevitabilità del pericolo. Più precisamente, il pericolo di restare senza abitazione potrebbe essere evitato grazie all’aiuto offerto dallo Stato attraverso l’edilizia popolare, destinata a sopperire alle esigenze abitative dei non abbienti. Anche l’attualità del pericolo è esclusa, in quanto essa richiede che, nel momento in cui l’agente commette un reato al fine di evitare un danno grave alla persona, il pericolo sia imminente, dunque circoscritto nel tempo e nello spazio. Ciò che non avviene nell’ipotesi in discorso. occupazioneabusivaAlla luce di tali considerazioni, con la sentenza suddetta, gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato una donna colpevole dei delitti di occupazione abusiva di un alloggio e di danneggiamento aggravato del portone d’accesso all’immobile, condannandola a quattro mesi di reclusione. L’occupazione dell’immobile si era protratta per più di cinque anni, nonostante l’imputata avesse la possibilità di usufruire dell’ospitalità dei congiunti. A maggior ragione, dunque, nel caso in esame, la Cassazione ha affermato la mancanza di un pericolo attuale ed inevitabile, dichiarando insussistente, di conseguenza, lo stato di necessità.
Insomma, a detta della Corte, in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.

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