Da oggi e fino 31 luglio obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nelle aree terminal e a bordo dei mezzi pubblici, nonché nei luoghi chiusi. I locali che violano le norme rischiano da 5 a 30 giorni di chiusura
di Redazione
Dopo il leggero aumento dei casi di positività al Covid-19 in Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che prevede mille euro di multa per chi verrà sorpreso senza mascherina nei luoghi chiusi e il blocco dei mezzi nel caso di presenza di un passeggero che non la indossa. In particolare, come si legge nell’ordinanza, su tutto il territorio regionale le misure di prevenzione del rischio sanitario vigenti sono confermate e aggiornate fino al 31 luglio 2020 come di seguito.
– È fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto di indossare correttamente i dispositivi di protezionale individuale (mascherina) in tutte le aree terminal, nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi;
– Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossano la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati ed invitati a scendere immediatamente. In caso di rifiuto sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine;
– È fatto obbligo ai gestori commessi clienti degli esercizi commerciali negozi bar supermercati ed altri locali aperti al pubblico di indossare le mascherine prima dell’ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza in essi fatte salve le sole deroghe specificamente previste;
– Al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positività al virus Covid-19, è dato mandato alle Asl competenti e all’Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e degli altri stati non contemplati all’art.6 comma 1 del DPCM 11 giugno 2020;
– Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di euro 1000 in conformità a quanto previsto dall’art.4 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.