L’Ordinanza n. 42 del presidente De Luca corregge parzialmente quanto stabilito ieri, permettendo take away e corsa, footing o jogging senza mascherina dalle ore 6 alle ore 8:30
La Campania si allinea con il resto dell’Italia per quanto riguarda le consegne a domicilio e l’attività sportiva all’aperto.
L’Ordinanza n. 42 del presidente Vincenzo De Luca conferma quanto anticipato nel primo pomeriggio, ovvero un dietrofront rispetto alle prescrizioni in merito dettate nella tarda serata di ieri. Decisivo un incontro avuto questa mattina con i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania.
Nel dettaglio, a decorrere da lunedì 4 maggio e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
- E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
- Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
- Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienicosanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.
- Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:
1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o online;
2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato; 3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; 4) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.