Chiunque entrerà nel territorio regionale senza esigenze di lavoro o di salute sarà costretto all’isolamento domiciliare per 14 giorni. Niente più limiti di orario e consegna per bar e pizzerie, ma sempre a domicilio
di Redazione
Con l’ordinanza numero 41 del 1 maggio 2020, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha introdotto l’obbligo di isolamento domiciliare a chiunque faccia ingresso nel territorio regionale provenendo da altre regioni d’Italia e dell’estero. Sono inoltre eliminati i limiti di orario e di consegna all’interno del territorio comunale da parte delle attività di ristorazione, fermo restando il divieto di asporto, prevedendo ancora la consegna soltanto a domicilio.
Nel dettaglio, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:
– A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute, di comunicare il proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL competente, al Comune di destinazione, nonché al proprio medico curante o pediatra; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali e quindi con l’assoluto divieto di spostamenti e l’obbligo di rimanere raggiungibile. In caso di comparsa di sintomi, inoltre, bisognerà avvertire immediatamente l’ASL, il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.
A tale scopo, si obbligano i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio. Gli stessi viaggiatori all’arrivo in stazioni, caselli e aeroporto, saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea e dovranno autocertificare il luogo in cui si osserverà l’isolamento domiciliare.
– È fatto obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto sorveglianza di accompagnatori.
– È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, nelle seguenti fasce orarie: ore 6,30-8,30; ore 19,00-22,00. Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
– Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dalla precedente ordinanza e anche con consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.
– È consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020.