Sui social dilagano messaggi di ribellione nei confronti dei decreti del Governo che impongono il divieto di uscire dichiarandoli contrari alla Costituzione. Ma la Carta della Repubblica in realtà prevede tali limitazioni agli spostamenti
di Nello Vicidomini
La quarantena può essere disposta nel rispetto della Costituzione? I decreti che la attuano sono costituzionali? Per legge si può obbligare i cittadini a restare in casa? La risposta a queste domande è sì, anche se negli ultimi giorni sul web sempre più si sta mettendo in dubbio la legittimità degli atti adottati dal Governo Conte, ma anche da governi di mezzo mondo. Non è questo il luogo per considerazioni di carattere politico o partitiche sulle scelte.
Quel che preme è la necessità di fare chiarezza su una serie di messaggi che circolano in queste ore sui social, nei quali si invitano praticamente i cittadini ad una specie di ribellione nei confronti delle disposizioni adottate dal Governo per arginare il contagio da Covid-19, in particolare contro l’imposizione, dettata dalla legge, di restare in casa. Con post di questo tipo, legati spesso a varie e diffuse teorie del complotto, alcuni soggetti vorrebbero spingere la popolazione ad “aprire gli occhi”, per svelare qualche non meglio identificato disegno oscuro, puntando sull’anticostituzionalità dei decreti in atto. È vero che alcuni diritti fondamentali sono limitati per far fronte all’emergenza, ma nel rispetto dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e adeguatezza. L’articolo 13 della Costituzione prevede che la libertà personale è inviolabile, così come l’articolo 17 sancisce la libertà di riunione e l’articolo 19 la libertà di culto. Per lo stesso motivo, con il blocco delle attività dei tribunali e delle professioni, è stato compresso il diritto alla difesa tutelato all’articolo 24. In realtà, come spesso si dimostra in diverse materie, i membri dell’Assemblea Costituente, che stesero il progetto e approvarono la Carta costituzionale nel 1947, realizzarono un trattato flessibile anche nei singoli articoli, adattabile a qualsiasi evenienza futura, come nel caso di una epidemia. La Carta costituzionale della Repubblica Italiana nel prevedere i diritti e i doveri dei cittadini ne specifica anche i limiti, operando un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevati: è più importante la libertà individuale o la salute dell’intera popolazione? Quale delle due merita più attenzione, dal momento che anche la salute è “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, come sancito dall’articolo 32? In conclusione, il Governo, per difendere la salute pubblica messa in grave pericolo, può intervenire restringendo la libertà dei cittadini, bilanciando le necessità. L’articolo 16, infatti, a proposito di spostamenti sul territorio, recita che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”. Quindi, sono previste nella Costituzione limitazioni come quelle disposte dai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, atti disciplinati dall’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, la quale non prevede in nessun caso deroghe alla Costituzione, in quanto atti aventi forza di legge ordinaria, e di conseguenza prevede esclusivamente l’obbligo, nell’emanazione di leggi, di sottostare sempre al rispetto della fonte del diritto al vertice dell’ordinamento giuridico repubblicano.