Il decreto ministeriale che attua la normativa ha ottenuto il placet della Ragioneria generale. Prevede che entro aprile si possano presentare le domande attraverso la piattaforma Sport e Salute. Necessario un limite di reddito di 10.000 euro

di Redazione

Via libera al bonus di 600 euro per i collaboratori delle associazioni sportive. È stato infatti emanato il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto-legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi.

Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi. Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione che non rientrano nell’ambito generale del “Cura Italia”; che non abbiano reddito di lavoro o Reddito di Cittadinanza nel mese di marzo e che non possano cumulare l’indennità con altre prestazioni previste dal decreto “Cura Italia”. Sport e SaluteLa domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute, prenotandosi inviando un SMS con il proprio codice fiscale al numero che sarà disponibile sul sito www.sportesalute.eu, avviando quindi la procedura. Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:

– deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;

– doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge “Cura Italia”);

– non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

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