Crediti d’imposta per sanificare ambienti di lavoro, contributi per le mascherine, sospensione delle rate del mutuo; queste e altre sono le misure del Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ad illustrarle il dottor Arturo De Filippis, amministratore unico della D.F. Consulting
di Danila Sarno
Con il decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), il Governo ha messo in campo una serie di interventi volti a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Numerose sono le disposizioni a favore di imprese, lavoratori autonomi ed esercenti arti e professioni, volte a rilanciare l’economia italiana momentaneamente in difficoltà.
Il dottor Arturo De Filippis, amministratore unico della D.F. Consulting S.r.l. (società di consulenza per l’internazionalizzazione, l’europrogettazione e il credito d’imposta per le aziende, con sede a Pagani) ci ha evidenziato le principali caratteristiche di alcune di tali misure. Va segnalata, innanzitutto, l’introduzione di un contributo, a favore delle imprese, per l’acquisto di mascherine e di altri strumenti di protezione individuale. Rilevante anche la previsione, per il periodo d’imposta 2020, di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20 mila € per ciascuna impresa. Per l’operatività di queste due agevolazioni si attendono, nelle prossime settimane, appositi decreti.A favore di botteghe e negozi, invece, è stato introdotto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone (limitatamente al mese di marzo 2020) di immobili rientranti nella categoria catastale C1. Come chiarito dal dottor De Filippis, “tale credito è utilizzabile solo in compensazione e non si applica alle attività di commercio al dettaglio identificate dal decreto come essenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: farmacie, tabacchi, generi alimentari ecc.)”.
Al fine di offrire sostegno all’editoria, il decreto Cura Italia ha apportato alcune modifiche alle regole relative alla fruizione del “bonus pubblicità” per il solo anno 2020 a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali: tale bonus verrà concesso nella misura unica del 30 per cento del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75 per cento dei soli investimenti incrementali).
Per incentivare le donazioni volte a sostenere Stato, regioni, enti locali ecc. nella lotta al Covid-19, è stata disposta una detrazione dell’imposta lorda di persone fisiche e degli enti non commerciali pari al 30 per cento della donazione (detrazione che non potrà comunque essere superiore a 30 mila €). Invece, le erogazioni liberali di danaro effettuate dalle imprese saranno interamente deducibili.
«È stata anche prevista la sospensione del pagamento delle scadenze fino al 30 settembre 2020» spiega il dottor De Filippis «in relazione alle disposizioni debitorie non deteriorate nei confronti di banche, di cui possono beneficiare le microimprese e le PMI (piccole e medie imprese) relativamente a aperture di credito, contratti con prestiti non rateali e mutui ed altri finanziamenti con scadenze rateali. Per beneficiare del differimento, le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza dell’emergenza che stiamo affrontando, producendo apposita istanza all’istituto di credito erogante». Relativamente al microcredito (strumento finanziario volto a rispondere all’esigenza di inclusione finanziaria di coloro che non possono accedere facilmente al credito tradizionale, come micro e piccole imprese costituite da non più di cinque anni o da costituirsi), si è innalzata la soglia per il finanziamento fino a un massimo di 40 mila €. Esso può essere richiesto per l’acquisto di beni, per il pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti soci lavoratori, per il sostenimento di costi per corsi di formazione aziendale, per il ripristino capitale circolante e per operazioni di liquidità; risulta esclusa, invece, la ristrutturazione del debito.
Oltre a ciò, lavoratori autonomi e liberi professionisti potranno beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per un periodo massimo di nove mesi; è necessario, però, autocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento dello stesso nell’ultimo trimestre.
Il dottor de Filippis segnala, altresì, che resta in vigore l’accordo Abi 2020, che consente di richiedere il rinvio per un anno relativamente al pagamento oppure alla rimodulazione del piano di finanziamento. L’accordo prevede la possibilità per i prestiti e i contratti di leasing, concessi fino al 31 gennaio 2020, di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate fino a 12 mesi o di allungare la scadenza dei finanziamenti”.