Vincenzo De Luca

In serata la Giunta regionale ha provveduto ad emanare un’ordinanza di chiusura dell’attività cantieristica e delle strutture degli enti pubblici per cittadini e personale, salvo i casi di prestazioni urgenti e indifferibili

di Redazione

Considerato che molte pubbliche amministrazioni del territorio regionale della Campania continuano, pur in vigenza delle disposizioni previste, a consentire l’accesso di personale e cittadini agli uffici pubblici, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha emanato un’ordinanza per evitare la persistenza di situazioni di contatto sociale gravemente rischiose, nonché per la sospensione dei cantieri edili non indispensabili.

A tal proposito sono richiamate le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n.2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell’art. 87 decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici  – salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali – ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Su tutto il territorio regionale fino al 3 aprile 2020 è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale. I responsabili devono provvedere alla sospensione dell’attività cantieristica entro cinque giorni dall’ordinanza. cantieriSono sospesi anche i lavori edili a committenza pubblica, tranne quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria, nonché gli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza degli immobili pubblici, salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione personale. Anche nel caso di edilizia pubblica, i cantieri devono sospendere l’attività entro cinque giorni dall’ordinanza. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento è punito, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. Con un’altra ordinanza odierna, il Ministro della Salute ha disposto inoltre, su tutto il territorio nazionale, il divieto di accesso del pubblico ai parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici; il divieto di svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto, salvo lo svolgimento di attività motoria individualmente e nei pressi della propria abitazione, rispettando sempre la distanza di un metro; la chiusura di esercizi di somministrazione di bevande e alimenti posti all’interno di stazioni, aree di servizio, con esclusione di quelli posti lungo le autostrade e di quelli siti in ospedali e in aeroporti. Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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