Come ricordato dalla Cassazione, questa condotta integra il reato di mendaci attestazioni a pubblico ufficiale. Tale va considerato il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio
di Danila SarnoSorpresi su un mezzo pubblico senza biglietto? É meglio pensarci due volte prima di fornire al capotreno un nome falso per evitare una sanzione, perché il rischio è quello di finire in carcere! È questo ciò che è accaduto ad una donna, condannata dalla Corte d’Appello di Trieste a pagare una multa di ben 45 mila euro per essere salita su un treno senza biglietto ed aver dichiarato al controllore delle false generalità.
Per il giudice la norma violata è l’articolo 495 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona. Contro tale decisione l’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver violato non l’articolo 495 del codice penale, ma il 496. A detta della donna, infatti, il capotreno le aveva chiesto le generalità e, soltanto in seguito, aveva trascritto le stesse nel modulo inviato alla polizia ferroviaria. La passeggera, di conseguenza, non era consapevole del fatto che le false dichiarazioni sarebbero state inserite in atto pubblico.
Con la sentenza numero 47044 del 2019 la Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso infondato. Ad essere stato commesso è proprio il reato disciplinato dall’articolo 495. Innanzitutto, è irrilevante che la ricorrente non fosse consapevole che le sue dichiarazioni sarebbero state inserite in atto pubblico, poiché tra i requisiti del delitto in questione non rientra anche l’inserimento in un atto pubblico della dichiarazione falsa.
Oltre a ciò, la Corte ritiene che il personale incaricato del controllo dei biglietti di linea rivesta a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, poiché tra le sue mansioni rientra il dovere di constatare i fatti e procedere alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti. Più precisamente, nel caso di specie, “il controllore aveva iniziato una fase finalizzata all’identificazione della persona priva di abbonamento ed alla elevazione di un verbale di infrazione, una fase nella quale esercita una funzione accertativa e certificativa ed eventualmente sanzionatoria, ragion per cui deve ritenersi che lo stesso rivestisse a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale”.
Infine, gli Ermellini hanno ricordato un ulteriore elemento di distinzione tra l’articolo 495 e il 496: il primo riguarda anche il rilascio di false attestazioni, mentre il secondo solo le false dichiarazioni. Nel caso in esame, le false generalità sono state rese dalla ricorrente in assenza di documenti di identità, assumendo, pertanto, proprio il carattere di “attestazione” preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali del dichiarante.