Il reato può essere contestato anche se il mezzo su cui si trova il conducente, in stato di alterazione psicofisica, è parcheggiato al momento del controllo. Anche la fermata infatti è una fase della circolazione stradale
di Danila SarnoIl reato di guida in stato di ebrezza si configura anche quando il veicolo del soggetto risultato positivo all’alcol test è parcheggiato al momento del controllo della polizia, essendo anche la fermata una fase della circolazione stradale.
A dirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza numero 41457 del 2019, emessa nei confronti di un uomo che, dopo aver parcheggiato il proprio veicolo ed essere entrato in un bar, era stato notato in evidente stato di alterazione psicofisica da alcuni poliziotti, che avevano così deciso di sottoporlo ad esame alcolimetrico. La decisione degli Ermellini ha così confermato quella della Corte d’Appello di Trieste che aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di guida in stato di ebrezza, di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest (articolo 186 comma 7 del codice della strada) e di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 bis del codice penale). Inutili le argomentazioni della difesa, basate tra l’altro sul fatto che l’uomo, essendo stato fermato dagli agenti dopo aver parcheggiato, essere entrato in un bar ed essere uscito dallo stesso, non era da considerarsi un “conducente”, ma un semplice “pedone”. Per la Suprema Corte tale motivo di ricorso è infondato in quanto l’articolo 186 comma 7 del codice della strada sanziona il “conducente” di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico non solo in caso di incidente, ma anche quando si abbia motivo di ritenere che egli si trovi in stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcol. Il termine “conducente” si riferisce a colui che guida o che ha guidato un veicolo fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia. Del resto, già in passato la Corte aveva chiarito che, ai fini del reato di guida in stato di ebrezza, rientra nella nozione di “guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo, a prescindere dal fatto che esso sia o meno in movimento. Fondamentale, però, è che si accerti che il soggetto abbia in precedenza deliberatamente movimentato un mezzo in area pubblica o destinata al pubblico.
Insomma, nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di bevande alcoliche, è vietata non solo la conduzione di un veicolo, ma anche il solo stare seduti all’interno di esso.