Gli Ermellini hanno ravvisato nella situazione la violazione dell’obbligo di custodia da parte del fabbricato. Importante apertura del Tar Lazio che liberalizza la presenza degli animali in spiaggia

di Rosa Soldani

Il fenomeno del randagismo per le strade delle nostre città rappresenta un problema di non poco conto. Accade spesso che agli animali affamati venga dato cibo sui marciapiedi, o nelle aree condominiali, e che questo, benché nobile gesto, possa ostacolare il passaggio pedonale creando disagi o danni.

Legittima, in questo senso, la decisione del merito che individua la responsabilità della caduta di un pedone sul marciapiede condominiale a carico del condominio, per violazione dell’obbligo di custodia dovuta alla presenza di scarti di cibo offerti ai randagi. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia del 12 giugno 2019 numero 15839.
La questione di diritto traeva origine dalla citazione in giudizio di un condominio da parte di una donna, caduta rovinosamente su scarti alimentari in un’area comune. La richiesta era stata rigettata dal giudice di primo grado, nella fattispecie il Tribunale di Pescara, che non aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti dell’articolo 2051 del codice civile in materia di vigilanza e custodia, statuendo che la responsabilità fosse ascrivibile esclusivamente alla maleducazione di qualche condomino o di un terzo. La donna non si è scoraggiata e ha fatto ricorso, e la Corte di Appello dell’Aquila ha ribaltato il giudizio, ritenendo ricorrente la responsabilità del condominio a fronte dell’omessa prova del caso fortuito da parte dello stesso. La Cassazione, su ricorso del condominio, si pronunciava confermando la sentenza di secondo grado, ritenendo inammissibili i motivi del ricorso. Di conseguenza, in caso di caduta di un soggetto su scarti alimentari presenti su marciapiede condominiale, la responsabilità è certamente da ricondurre in capo al condominio.cani in spiaggia Buone notizie invece, in vista della stagione estiva, per i proprietari di cani per i quali l’ingresso in spiaggia sarà garantito. Questo per effetto della pronuncia del Tar Lazio che, con sentenza numero 176 dell’11 marzo 2019, ha statuito che «la scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla balneazione è irragionevole e illogica, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del piano di utilizzo degli arenili, tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani». Si tratta di una pronuncia originata da ricorso avverso il divieto di ingresso per cani su alcune spiagge della città di Latina. La pronuncia del Tar Lazio, tuttavia, apre la strada a un cambio di rotta generale. La creazione di aree apposite per l’ingresso in spiaggia dei cani deve essere rimessa, secondo i giudici amministrativi, alla facoltà del singolo concessionario, per cui l’assenza di aree destinate ad ospitare animali non può pregiudicare in ogni caso il loro ingresso in arenile.

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