Truffa e infedele patrocinio le accuse del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno. Il provvedimento notificato dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale
Un anno di interdizione dalla professione di avvocato. È questo il provvedimento notificato dai Finanzieri del locale Comando Provinciale, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, nei confronti di A.M., cinquantenne avvocato salernitano, per i reati di truffa, infedele patrocinio aggravato e falso materiale.
Il professionista, come hanno appurato le indagini eseguite dalle Fiamme Gialle della 1a Compagnia, coordinate dal Comando Gruppo di Salerno, era riuscito a truffare al suo cliente 6200 euro con una serie di artifizi e raggiri, consistiti nel prospettare ad un assistito la conclusione positiva di un processo penale in cui risultava coinvolto. Della somma, 5000 euro avrebbero dovuti esser devoluti alla persona offesa dal raggirato, come risarcimento danni, e 1200 invece erano la parcella rivendicata dall’infedele avvocato. Per rendere maggiormente credibile la truffa, il legale aveva addirittura redatto un falso dispositivo di sentenza, con tanto di emblema della Repubblica Italiana, ed intestazione del Tribunale di Salerno, con la quale un Giudice Monocratico dichiarava non doversi procedere nei confronti del patrocinato dal legale per “intervenuta accettazione della querela”.
All’inizio dello scorso anno, i realtà, il suo raggirato cliente era stato condannato a tre mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 615 ter commi 1 e 2 del codice penale (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). L’avvocato lo aveva convocato nel suo ufficio, giustificando l’accaduto con notazioni in diritto descritte dal Giudice per le Indagini Preliminari come “una vera e propria sceneggiata”, scoraggiandolo dal contattare direttamente la querelante, perché, a suo dire, tale comportamento, in quelle circostanze, avrebbe potuto qualificarsi come un’estorsione.
Il cliente/imputato, tuttavia, nutrendo dubbi circa la condotta del proprio avvocato, aveva provveduto a registrare quella conversazione, che, consegnata agli inquirenti, ha dimostrato il comportamento truffaldino e disonesto del professionista, confermando le dichiarazioni del denunciante, le ricostruzioni testimoniali, l’assenza della remissione di querela a favore del denunciante, nonché la contraffazione e l’inesistenza, nel relativo fascicolo processuale, del dispositivo di sentenza esibito dal professionista.