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Secondo la Cassazione, il delitto di interferenza illecita nella vita privata si realizza solo quando la condotta è posta in essere indebitamente, cioè utilizzando particolari accorgimenti per osservare o registrare la vittima

di Danila Sarno4

Buone notizie per tutti gli incorreggibili guardoni! Scattare foto hot alla propria vicina di casa non è reato di interferenza illecita nella vita privata. L’importante è che alla finestra della donna non ci siano le tende. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 372 del 2019, pronunciandosi sul ricorso proposto da un uomo, condannato in secondo grado ai sensi dell’articolo 615 bis del codice penale, per aver realizzato video e fotografie della vicina di casa, mentre si trovava all’interno dell’abitazione della madre, nuda ed intenta ad uscire dalla doccia.

Nari spia dalla finestra 2

La Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione del giudice d’appello, in quanto l’articolo 615 bis richiede non solo che l’agente si procuri immagini relative ad atti svolti all’interno dell’abitazione o altro luogo di privata dimora, ma anche che tale condotta sia realizzata “indebitamente“. Il carattere indebito del comportamento, però, non sussiste se l’atto svolto all’interno dell’abitazione può essere liberamente osservato da estranei senza che ci sia bisogno di ricorrere a particolari accorgimenti. In tal caso, infatti, non viene lesa la riservatezza del titolare del domicilio. Questo è proprio ciò che è accaduto, a detta degli Ermellini, nel caso di specie: l’imputato non ha dovuto utilizzare stratagemmi per procurarsi video e foto compromettenti, sia per la vicinanza delle due abitazioni che per la mancanza di tende alla finestra della donna.

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