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Nel 1998, i giudici ritennero che la presunta vittima di una violenza sessuale fosse consenziente, poiché è impossibile sfilare i pantaloni attillati di una persona senza la sua collaborazione
 
di Danila Sarno
 
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L’abbigliamento “provocante” della vittima di una violenza sessuale può provare che ella era consenziente? A quanto pare, si! O, almeno, questa è l’opinione di una giuria irlandese che, nello scagionare un uomo accusato di stupro, potrebbe essere stata influenzata dal fatto che l’accusatrice indossasse un tanga di pizzo. Anche in Italia, la Corte di Cassazione ha emesso nel tempo pronunce alquanto controverse, come ad esempio quella che è passata alla storia come “la sentenza dei jeans”.
Nel 1998 gli Ermellini, con la decisione numero 1636, dichiararono innocente un istruttore di guida, accusato di aver approfittato di una propria allieva, dopo averle sfilato i jeans da una gamba. {loadmoduleid 276}
Uno dei motivi dell’assoluzione? “È dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare, anche in parte, i jeans ad una persona senza la sua fattiva collaborazione, perché trattasi di un’operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa”.  Insomma, nella sentenza, si sosteneva che non sarebbe possibile compiere atti di violenza sessuale se la vittima è vestita con pantaloni attillati. È necessario l’aiuto di chi li indossa e questo implica che vi sia il suo consenso al rapporto.

 
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La decisione scatenò l’ira dell’opinione pubblica, tanto che la stessa Corte parlò di “distorsione mediatica”. A detta della Cassazione, infatti, argomentazioni molto più solide spingevano a ritenere che la ragazza avesse mentito per giustificare ai genitori il fatto di aver avuto un rapporto carnale con una persona sposata e più grande di lei. Inoltre, i tempi e modi di rivelazione dell’abuso risultavano sospetti, come anche la mancanza di segni di lotta. Il riferimento all’abbigliamento della donna fu inserito come ulteriore prova dell’innocenza dell’uomo, ma non aveva quella fondamentale importanza che, in seguito, gli fu attribuita dalla critica.
Certo, se si trattava di un’evidenza non strettamente necessaria, a maggior ragione sarebbe stato opportuno omettere dalla motivazione un ragionamento così lesivo della dignità delle donne e che, per giunta, avrebbe rischiato di divenire un pericoloso precedente giudiziale. 

 
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Fortunatamente, nelle successive sentenze, la Suprema Corte ha chiarito che l’abbigliamento di chi subisce un abuso non può avere rilevanza centrale in un processo per stupro. Nella sentenza 22049 del 2006, ad esempio, condannò il violentatore, nonostante la stessa vittima avesse sfilato i propri jeans per la paura che le accadesse di peggio. La Cassazione riconobbe finalmente che l’attendibilità di una donna violentata non può assolutamente essere messa in discussione solo a causa dei pantaloni che indossa!
 

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