Per la Cassazione è il giudice a dover valutare i casi in cui il proprietario di un veicolo è giustificato per non essere in grado di indicare le generalità del conducente che ha commesso un’infrazione
di Danila Sarno
Ottime notizie per gli automobilisti! Secondo la Corte di Cassazione il proprietario di un’automobile, che affermi di non ricordare chi guidava il mezzo nel momento in cui è stata commessa un’infrazione, non deve necessariamente pagare la sanzione aggiuntiva prevista dall’articolo 126-bis del codice della strada.
Nell’ordinanza numero 9555 del 2018, la seconda sezione civile ha chiarito infatti che deve essere il giudice a valutare, caso per caso, se i motivi indicati dal proprietario sono idonei a giustificare la mancata indicazione dei dati richiesti dalla pubblica amministrazione.
La Suprema Corte si è così pronunciata a favore di una donna che aveva impugnato davanti al giudice di pace di Bari il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale di Bari per violazione dell’articolo 126-bis del codice della strada, sostenendo di aver comunicato tempestivamente alla polizia di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà al momento dell’infrazione a causa sia del tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale (più di tre mesi), sia del fatto che il veicolo era utilizzato, oltre che da lei, anche dal marito e dalle sue due figlie.
Fino a qualche giorno fa la giurisprudenza aveva sempre equiparato la condotta di chi omette del tutto di comunicare le generalità del conducente e la condotta di chi indichi validi motivi idonei a giustificare la mancata trasmissione dei dati. Si riteneva infatti che la legge richiedesse al proprietario del veicolo di sapere sempre chi fosse alla guida dello stesso in un determinato momento, dovendo rispondere a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza, nel caso in cui non fosse stato in grado di comunicarlo.
Ora, invece, facendo leva su una sentenza della Corte Costituzionale del 2008, la Suprema Corte riconosce al proprietario la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa. Del resto, se così non fosse, verrebbe leso il diritto di difesa del proprietario stesso, garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Le giustificazioni da lui addotte, dunque, devono essere valutate dal giudice, tenendo conto delle circostanze concrete del caso.