Non c’è dolo quando il datore di lavoro in crisi non versa le ritenute fiscali per corrispondere il salario ai dipendenti, poiché il diritto alla retribuzione è tutelato dalla Costituzione

di Danila Sarno

Prima gli stipendi, poi le tasse. È questo quanto si evince dalla sentenza numero 6737 del 2018 della Corte di Cassazione. Più in particolare, i giudici hanno affermato che non commette reato l’imprenditore che, a causa di una crisi finanziaria, omette il versamento delle ritenute fiscali per pagare i propri dipendenti. 

La protagonista della vicenda è una donna, divenuta nel 2010 amministratrice di una società che già versava in uno stato di crisi di liquidità. In giudizio, l’imputata ha ammesso di essersi sentita “sinceramente obbligata” ad assicurare ad oltre duecento lavoratori ed alle loro famiglie i mezzi di sostentamento necessari ad un’esistenza libera e dignitosa, invece che versare le ritenute d’imposta. Sulla base di tale dichiarazione e, tenuto conto che il reato in questione (previsto dall’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000) richiede la sussistenza del dolo, la Suprema Corte ha ritenuto che l’imprenditrice non dovesse essere condannata ed ha annullato con rinvio la precedente decisione della Corte d’Appello di Brescia che aveva fissato la pena per la donna ad un anno di reclusione. notasse sistipendi1Per la Cassazione, nella condotta dell’amministratrice non sarebbe possibile ravvisare la sussistenza dell’elemento del dolo, poiché (a differenza di quanto riportato nella sentenza della Corte d’Appello) l’imputata non avrebbe ammesso “di aver avuto un’alternativa e di aver scelto di pagare gli stipendi”, ma di essersi sentita “sinceramente obbligata” a farlo. L’assenza di una scelta impedisce, pertanto, di affermare che ella fosse consapevole dell’illiceità del proprio comportamento, per cui il dolo, e di conseguenza il reato in questione, non possono dirsi integrati. Per di più, hanno precisato gli Ermellini, il dolo non può sussistere in quanto “non potrebbe non configurarsi un contrasto con la Carta Costituzionale laddove dovesse ritenersi la punibilità del soggetto imprenditore che omette il versamento delle ritenute fiscali, a causa di una crisi finanziaria e per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, pure tutelati dalla Costituzione, con particolare riferimento al diritto di lavoro e alla conseguente retribuzione”.

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