È punita con la reclusione l’offesa rivolta a un professore, purché sia proferita in luogo pubblico e in presenza di più persone, mentre compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni
di Danila Sarno
A settembre per i ragazzi è tempo di mettere via costume ed ombrellone e di sostituirli con libri e penne. Ritornano i voti, i compiti a casa e le lezioni dei professori, con i quali gli alunni talvolta possono entrare in conflitto.
Attenti, però, a come ci si rapporta con l’insegnante, perché si tratta di un pubblico ufficiale e le offese che gli vengono rivolte integrano il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che l’articolo 341 bis del codice penale sanziona con la reclusione fino a tre anni. Lo ha appreso a proprie spese una donna, dopo aver insultato il professore della figlia, durante un incontro tenutosi all’interno dei locali di una scuola media in presenza di altre persone. La madre era stata citata in giudizio innanzi al giudice di pace di Cecina per il reato di ingiuria. Delitto erroneamente contestato in quanto, come sostenuto dal procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze, si tratterebbe in realtà del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale è prevista la competenza del tribunale.Il suddetto crimine, abrogato dalla legge 205 del 1999, è stato reintrodotto nell’ordinamento nel 2009 con nuovi presupposti fattuali. Per la sussistenza dell’illecito infatti non è più sufficiente la mera offesa dell’onore o della reputazione della vittima, ma è necessario che la condotta avvenga in presenza di più persone,che sia realizzata in luogo pubblico e durante l’esercizio delle funzioni dell’ufficiale. Insomma l’intento del legislatore è quello di punire un’offesa che rappresenti un’effettiva interferenza perturbatrice per l’espletamento della potestà pubblica, a causa del fatto che essa è portata a conoscenza di un contesto soggettivo allargato.La Corte di Cassazione, con sentenza numero 15367 del 2014, non solo ha ribadito che l’insegnante è un pubblico ufficiale, ma ha anche spiegato che “l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi”. Di conseguenza, nel caso di specie, sussisterebbero tutti gli elementi previsti dalla legge per condannare l’imputata.