I prodotti vegetali non possono essere indicati con denominazioni tipiche di alimenti di origine animale poiché, rispetto a questi, non hanno le stesse caratteristiche e potrebbero ingannare il consumatore
di Danila Sarno
Dite addio al latte di soia! La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza relativa alla causa C-422/16, ha stabilito che i prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati utilizzando la denominazione latte, formaggio, panna, yogurt, burro e simili.
La decisione si basa su quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione dei mercati agricoli, e che prevede appunto tale divieto, salvo un elenco di eccezioni espressamente indicate.
La questione, portata innanzi la Corte Europea da un giudice tedesco, riguarda il caso di una società tedesca, TofuTown, produttrice di alimenti vegetariani e vegani, pubblicizzati con denominazioni tipiche di prodotti caseari di origine animale. Il Verband Sozialer Wettbewerb, associazione tedesca che si dedica alla lotta alla concorrenza sleale, ritenendo che tale tipo di pubblicità violi la normativa comunitaria sul latte e i prodotti lattiero-caseari, ha intentato un’azione inibitoria nei confronti del produttore, ottenendone la condanna da parte della Corte di Giustizia.
Quest’ultima ha motivato la propria decisione, chiarendo che l’utilizzo delle suddette denominazioni per prodotti come tofu e soia è in grado di creare confusione nel consumatore, anche se queste sono accompagnate da indicazioni esplicative e descrittive circa l’origine vegetale di tali alimenti.
A nulla è valsa la protesta della Tofu Town, che ha invocato la disparità di trattamento rispetto ai produttori di alimenti sostitutivi di carne e pesce, non soggetti alle stesse restrizioni di chi commercializza cibi sostitutivi di latte e derivati. Si tratterebbe, a detta della Corte, di prodotti dissimili e, in quanto tali, soggetti a disciplina differente.
In conclusione, secondo la normativa europea, il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione, mentre per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte. Dunque, sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari le denominazioni “siero di latte, crema di latte o panna, burro, latticello, formaggio, yogurt”. Per i prodotti diversi da questi, invece, si dovranno usare espressioni alternative come “bevanda vegetale” eccetera.