Il mancato rispetto dell’obbligo di immunizzare i minori di sedici anni sarà punito con sanzioni pecuniarie ed impedirà l’iscrizione alle scuole per l’infanzia
di Danila Sarno
L’8 giugno scorso è entrato in vigore il decreto legge 73/2017, con il quale sono state introdotte urgenti disposizioni in materia di prevenzione vaccinale, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza epidemiologica.
A tale scopo è stata sancita, per i minori dai zero ai sedici anni, l’obbligatorietà e la gratuità di dodici tipi di vaccinazioni, elencati all’articolo 1 del decreto. L’obbligo è escluso in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dal medico curante o dall’analisi sierologica ed, inoltre, è possibile omettere o differire le vaccinazioni in caso di accertato e specifico pericolo per la salute.
L’inosservanza dell’obbligo espone genitori e tutori ad una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 7500 euro, che può essere evitata soltanto provvedendo a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, entro il termine indicato nell’atto di contestazione dell’Azienda sanitaria locale. Decorso inutilmente tale termine, l’Asl ne dà segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni. Le somme ricavate dalle sanzioni saranno in parte destinate alla formazione dei docenti e all’educazione degli alunni sui temi della prevenzione sanitaria.
I dirigenti scolastici ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’atto dell’iscrizione del minore, devono richiedere documentazione comprovante le vaccinazioni ovvero l’esonero o il differimento delle stesse oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione all’Asl.
La documentazione deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione e può essere sostituita da un’autocertificazione; in questo caso la documentazione vera e propria deve essere consegnata entro il 10 luglio di ogni anno. I dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini, sono tenuti a segnalare la mancata presentazione della documentazione all’Asl.
Ad ogni modo, solo per le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, la documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, invece, sono previsti solo richiami e sanzioni.
Per l’anno scolastico 2017/2018, è stato disposto un regime transitorio: la documentazione infatti dovrà essere consegnata entro il 10 settembre 2017 e potrà essere sostituita da autocertificazione, a patto che l’effettiva documentazione sia trasmessa entro il 10 marzo 2018.