Per la Commissione tributaria della Toscana, prima abitazione e autoveicoli vanno esclusi dal reddito, poichè beni di possesso generalizzato che non indicano maggiore capacità contributiva
di Danila Sarno
I contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo: abitazione principale e auto non sono indici di ricchezza e, di conseguenza, non fanno reddito ai fini dell’accertamento fiscale .
È questa l’importante novità introdotta dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza numero 499 del 2017, in cui si evidenzia l’irrilevanza dei suddetti beni per l’applicazione del redditometro, strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per scovare gli evasori.
Il motivo di questa decisione è semplice: attualmente quasi tutti sono in grado di comperare con relativa facilità una casa ed un mezzo di trasporto di ordinario valore, sicché non si tratterebbe più di beni di lusso ma di beni di possesso generalizzato. Proprio la diffusione di tali beni non consente di utilizzare la titolarità degli stessi quale presupposto di una maggior capacità contributiva da parte di chi li acquista.
Da ciò discende l’illegittimità di un accertamento sintetico, ossia mediante redditometro, avviato sulla base del solo presupposto della titolarità della prima casa e di un’automobile, a meno che non vi siano evidenti sproporzioni tra le entrate del contribuente ed i suoi acquisti (ad esempio auto di grossa cilindrata).
La sentenza della Commissione tributaria, emessa a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha deciso sulla validità della notifica di due avvisi di accertamento per redditometro, emessi in base al possesso di una vecchia automobile e di una moto di modesto valore, oltre che del 25% di un immobile, che il contribuente aveva ereditato dal padre, e del 50% di un altro, acquistato dalla madre. Secondo i giudici, nella base di calcolo del reddito non può essere compresa né la prima casa, poiché non si tratta di un bene voluttuario, né gli autoveicoli di modesto valore, poiché il loro possesso è “talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggior reddito” ,come era stato già chiarito dalla circolare ministeriale del 14 agosto 1981 numero 27/7/2648, espressamente richiamata nella sentenza.