Il Ministero della Giustizia ha reso disponibile una procedura guidata che consente di proporre ricorso al giudice di pace in modo semplice e rapido, riducendo le spese legali
di Danila Sarno
Finalmente è possibile contestare una multa avvalendosi semplicemente di un computer e di una stampante. Sul sito del Ministero della Giustizia, infatti, è ora attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, una procedura guidata e gratuita che consente a chiunque di presentare alcuni ricorsi al giudice di pace senza servirsi dell’aiuto di un legale.
Grazie a questo semplice e veloce procedimento online, tutti i cittadini, le amministrazioni e gli avvocati possono fare opposizione a sanzioni amministrative o presentare ricorso per decreto ingiuntivo, con la relativa nota di iscrizione a ruolo. Il servizio può essere utilizzato anche per la sola compilazione della suddetta nota.
Tuttavia è opportuno ricordare che davanti al giudice di pace è possibile presentare ricorso in via autonoma, senza assistenza legale, soltanto per decreto ingiuntivo di valore inferiore a 1.100 euro e per l’opposizione a sanzioni amministrative.
Il ricorso compilato via internet e debitamente stampato, assieme alla nota di iscrizione a ruolo (completa di codice a barre) e gli allegati richiesti per legge, deve essere spedito tramite raccomandata oppure presentato di persona all’ufficio del giudice competente.
Chi redige la nota con il metodo del codice a barre può godere inoltre di una “corsia preferenziale” per iscrivere a ruolo i fascicoli contenenti la nota presso gli uffici del giudice di pace che hanno già attivato il servizio.
Anche ottenere informazioni sui procedimenti già instaurati è ora molto più facile, grazie alla possibilità di accedere alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili).
L’utilizzatore del servizio ha perfino la facoltà di fornire un indirizzo e-mail, tramite il quale potrà ricevere notizie e comunicazioni sul ricorso presentato.
Il servizio può essere utilizzato per proporre opposizione contro verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada, contro ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto e contro altre violazioni di competenza del giudice di pace, fatta eccezione per le materie escluse ai sensi all’articolo 6 commi 4 e 5 del Decreto Legslativo 150 del 2011, tra cui tutela del lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.