A San Valentino tutti cercano il regalo perfetto per la propria amata. Tra cioccolatini, gioielli e serate romantiche, la scelta è molto vasta, ma la Cassazione avverte: i doni sgraditi possono considerarsi atti persecutori
di Danila Sarno
Regalare fiori alla propria amata può essere considerato stalking. Lo ha disposto la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, spiegando che l’invio di rose, gioielli, cioccolatini ed altri doni può trasformarsi in reato di atti persecutori, se ripetitivo e sgradito.
Non a caso, sottolinea la Corte, spesso tale delitto si realizza attraverso “una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non gradisce, rendendola insopportabile”.
La decisione giudiziale, contenuta nella sentenza numero 18559 del 2016 e che per molti ha letteralmente condannato l’amore e il romanticismo, è stata pronunciata nei confronti di un uomo che ha manifestato la propria ammirazione nei confronti di una compaesana con troppa insistenza. Gesti romantici come invio di fiori e sms, oltre che di profilattici e messaggi spiacevoli, si sono susseguiti per mesi, portando la donna a denunciare lo spasimante.
Pur consapevole del fatto che le sue avances non fossero gradite alla querelante, l’imputato non ha posto un freno al proprio corteggiamento. Ben presto la sua condotta ha assunto i connotati della molestia, invadendo la vita della donna, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane, a non uscire di casa da sola e ad inviare altri a riprendere la figlia da scuola.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Salerno ha vietato all’uomo di contattare l’amata con qualunque mezzo, intimandogli di mantenere una distanza non inferiore ai cinquanta metri.
La misura cautelare è stata poi confermata dalla Suprema Corte, per la quale anche un semplice e apparentemente inoffensivo gesto, come il recapito di fiori, può essere molesto se non gradito dal destinatario. A nulla rileva il fatto che le condotte incriminate siano prive di connotazione minacciosa, poiché le stesse hanno obiettivamente costretto la vittima a mutare la propria routine quotidiana e a vivere in uno stato di costante allerta.
Inutili anche le proteste della difesa per la quale, così facendo, “è lasciato all’arbitrio della donna corteggiata stabilire, a seconda del suo grado di sopportazione e lunaticità, quando un corteggiamento possa diventare improvvisamente un atto persecutorio”.