Per il giudice di Cava le uscite intermedie sui tratti di autostrada controllati con tutor causano nullità della sanzione. Lo stesso accade se autovelox e simili non sono ben visibili e segnalati in anticipo
di Danila Sarno
Recentemente il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni ha annullato le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei rilievi del tutor operante sull’autostrada “Salerno-Napoli”.
Nel tratto in questione esistono infatti delle uscite intermedie che consentono agli automobilisti che le utilizzano di sottrarsi alla rilevazione, determinando una disparità di trattamento nei confronti di chi, percorrendo l’intero tragitto, non è in grado di evitare la suddetta verifica. Per questo motivo, lo stesso decreto di omologazione del tutor stabilisce che sui percorsi sottoposti a controllo tramite tale dispositivo non possono esistere uscite intermedie.
L’utilizzo dei meccanismi di rilevazione del superamento dei limiti di velocità è disciplinato in maniera dettagliata dal legislatore. La multa per eccesso di velocità elevata tramite autovelox e tutor è legittima soltanto se le relative postazioni sono preventivamente segnalate e ben visibili, a prescindere dal fatto che si tratti di apparecchi fissi o mobili. A stabilirlo è l’articolo 142 comma 6 bis del Codice della Strada. Nel caso in cui l’ente accertatore non sia in grado di provare il rispetto di tali requisiti, il verbale può essere impugnato per ottenerne l’annullamento.
Più precisamente, affinché sia preventiva, la segnalazione deve essere effettuata con un anticipo sufficiente a consentire all’automobilista il tempestivo avvistamento dell’apparecchio, tenendo conto della tipologia di carreggiata e della velocità locale predominante. La distanza massima del segnale dal dispositivo è, in ogni caso, di 4 chilometri.
Inoltre, per comunicare la presenza delle postazioni in maniera adeguata è necessario che i cartelli e i segnali luminosi utilizzati siano ben visibili. Sarebbe illegittima l’installazione di autovelox in luoghi nascosti come curve, vegetazione o su auto private.
La segnaletica, per di più, non deve essere equivoca. Per l’autovelox la dicitura richiesta dalla legge è “controllo elettronico della velocità”. Tale espressione invece non è adatta a segnalare la presenza di un tutor, strumento che, a differenza dell’autovelox, utilizza due telecamere, all’inizio e alla fine di un determinato tratto stradale, per misurare la velocità media.