Il datore non interrompere subito il rapporto di lavoro del lavoratore pescato a dormire, ma deve procedere a preventiva contestazione in applicazione dell’articolo 7 dello statuto approvato nel 1970
di Danila Sarno
Da tempo gli scienziati sostengono che concedersi un pisolino durante la giornata migliori le facoltà cognitive ed allevi lo stress. Certo, per quanti possano esserne i benefici, non si può decidere di fare una pennichella in qualunque momento o luogo.
Soprattutto è discutibile dormire sul posto di lavoro, anche se per la Corte di Cassazione in questi casi non si è passibili di licenziamento in tronco, dovendosi applicare preventivamente le procedure di contestazione dell’addebito di cui all’articolo 7 dello statuto del lavoratore, che assicurano a quest’ultimo un’idonea difesa. La contestazione deve avvenire infatti in forma scritta e al dipendente deve essere garantita la possibilità di difendersi, anche tramite un rappresentante sindacale. Diversamente, nelle ipotesi di licenziamento immediato tale attività difensiva è preclusa.
La questione è stata trattata nel corso del giudizio instaurato da una guardia giurata nei confronti della società di vigilanza per la quale lavorava e da cui era stato licenziato per essere stato beccato ben due volte a dormire durante il proprio turno. In particolare la società aveva giustificato con la recidiva, ossia il reiterarsi della condotta, il licenziamento “per giusta causa”, che all’epoca dei fatti non richiedeva di essere preceduto da contestazione. La Corte di Appello di Venezia aveva confermato la validità dell’espulsione. Intervenuta sul punto, invece, la Corte di Cassazione, con sentenza numero 6437 del 2010, ha sostenuto che il licenziamento andasse qualificato come “disciplinare” per tale intendendosi quello “motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore che, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari dello specifico rapporto di lavoro, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dall’articolo 7 dello statuto in materia di contestazione dell’indebito e diritto di difesa”.
In ogni caso attualmente sia per il licenziamento per giusta causa che per quello disciplinare è prevista contestazione. Attenti però, perché non si esclude che a seguito di tale procedura non si possa in ogni caso essere licenziati oppure assoggettati ad una diversa e minore misura disciplinare. Meglio allora riposarsi nel tempo libero, magari nella comodità del proprio letto.