Per la Cassazione, nonostante l’autorizzazione del prefetto, il dispositivo non può essere posto su via urbana se essa non ha tutti gli elementi di appartenenza alla categoria D di cui all’articolo 2 del Codice della Strada
di Danila Sarno
Nuova stretta della giurisprudenza nei confronti degli enti, che sempre più di frequente utilizzano autovelox ed altri sistemi di rilevamento di controllo del traffico non tanto per ridurre situazioni di pericolo ed incidenti, quanto piuttosto per incrementare le proprie entrate patrimoniali.
Al fine di evitare simili abusi, la legge detta delle regole molto restrittive circa l’utilizzo dei meccanismi per il rilevamento a distanza delle violazioni di norme sui limiti di velocità e sul sorpasso.
Innanzitutto si ricorda che la presenza dell’autovelox va segnalata al guidatore con congruo anticipo e che l’apparecchio deve essere ben visibile. I suddetti dispositivi possono essere sempre utilizzati o installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Per quanto riguarda invece le strade extraurbane secondarie e quelle urbane di scorrimento, esse devono essere state preventivamente individuate con decreto del prefetto. Quella prefettizia è una valutazione discrezionale, volta ad individuare i tratti stradali in cui il fermo di un veicolo pregiudicherebbe la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico. È logico che debba trattarsi necessariamente di una strada dotata di tutte le caratteristiche tecniche per essere considerata “di scorrimento”, ossia dotata di “carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici e apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta”. L’importanza della sussistenza di tutte le formalità suddette è stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione, con sentenza numero 12231 del 2016, che ha dichiarato nulla la multa per eccesso di velocità elevata con autovelox su una via a più corsie ma priva di spartitraffico.
Infatti, per quanto l’individuazione richiesta al prefetto sia ampiamente discrezionale, non può comunque prescindere dalla valutazione delle caratteristiche del tratto stradale descritte dal Codice della strada, dal tasso di incidentalità e dalla concreta possibilità di effettuare il fermo di un veicolo.