L’inadempimento dei servizi promessi al turista o le difformità degli standard qualitativi pubblicizzati consentono di essere risarciti per la perdita di un’occasione di riposo
di Danila Sarno
Estate significa caldo, zanzare, gelati ma soprattutto ferie! Sia che si voglia poltrire sulla spiaggia, sia che si voglia visitare posti nuovi o fare escursioni, l’importante è staccare la spina per qualche giorno e rilassarsi.
Eppure gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo: un aereo in ritardo, i bagagli smarriti, un albergo fatiscente, luoghi differenti dal paradiso terrestre ritratto sul depliant illustrativo. Ed ecco che può dirsi addio al tanto atteso relax! Per fortuna una magra consolazione è fornita dalla legge che dal 2011, con il Codice del turismo (Decreto legislativo 79 del 2011), ha espressamente disciplinato il danno da vacanza rovinata.
Si tratta di un danno di natura non patrimoniale consistente nella perdita di un’occasione di riposo. Esso è l’insieme dei disagi subiti dal turista nel corso del soggiorno a causa del tour operator, che organizza pacchetti turistici e li vende, spesso avvalendosi dell’intermediazione di un’agenzia di viaggi. È il tour operator ad essere responsabile per i disservizi e per gli inadempimenti dei fornitori. L’agenzia di viaggi, invece, risponde solo dei problemi legati alle informazioni e alle prenotazioni.
L’articolo 47 del Codice del turismo consente al turista di “chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. È tuttavia necessario che l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione prevista dal pacchetto turistico non siano di scarsa importanza.
Di certo è possibile segnalare eventuali complicazioni al rappresentante in loco del tour operator o dell’agenzia, ma la strategia più efficace è la presentazione di un reclamo tramite raccomandata o altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento. Il termine è di dieci giorni dal ritorno dalla vacanza, ma il reclamo può essere inviato entro un anno per danni alle cose ed entro tre anni per lesioni alle persone. A sostegno della propria richiesta è bene allegare fotografie, filmati e documenti che dimostrino le varie inefficienze. Se il reclamo non è accolto, il turista può ricorrere alla mediazione o rivolgersi direttamente al giudice del luogo della propria residenza.
Insomma, anche la legge riconosce il sacrosanto diritto di rilassarsi in vacanza, tornando carichi di souvenir e ricordi piacevoli, non certo accompagnati dallo sconforto di aver sprecato le ferie in un’esperienza tutt’altro che riposante.