Due persone potranno formare ufficialmente un nucleo familiare. Si chiameranno unioni civili per quelle dello stesso sesso e convivenze di fatto per gli etero

di Gigi Di Mauro*

Ventisettesimo Paese in Europa ad approvarle (L’Italia non è mai stata la prima in innovazioni), arrivano anche da noi le unioni tra persone dello stesso sesso, ma anche il riconoscimento alle unioni di fatto tra un uomo e una donna. Che prevede la legge nei suoi passaggi più significativi?

Partiamo dall’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso: davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza i due faranno – alla presenza di due testimoni – dichiarazione di voler costituire una “formazione sociale”. L’Ufficiale di Stato Civile redigerà un atto con i dati anagrafici, il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni” e la residenza della coppia. Si potrà stabilire, finché dura l’unione, un cognome comune tra quello dei due, scegliendolo tra i loro cognomi, che potrà precedere o posticipare il proprio.
La coppia – etero o omo che sia – dovrà vivere sotto lo stesso tetto, ma senza obbligo della fedeltà. Ad eccezione di questa le regole da rispettare saranno le stesse delle coppie normali: stessi diritti e doveri; obbligo alla reciproca assistenza; obbligo di contribuire alle necessità economiche del menage secondo le proprie possibilità o capacità.
Le coppie avranno lo stesso diritto di quelle sposate in ordine a malattie, ricoveri ospedalieri, visite in carcere, ed anche per subentrare nell’uso delle case popolari in cui la coppia dimori. E’ garantito, per almeno due anni, il diritto di abitazione in una casa in fitto in caso di decesso di uno dei due.
Per successioni e pensione di reversibilità si applicano le attuali norme del codice civile e del diritto di famiglia. Anche per gli impedimenti alla costituzione del nucleo familiare vi saranno gli stessi vincoli che hanno le coppie che vogliono contrarre matrimonio: niente parentele, niente interdizione, niente condanne per aver ucciso o tentato di uccidere il precedente coniuge di uno dei due. Ed ovviamente nessun matrimonio in corso con altra persona.
Lo scioglimento dell’unione sarà facile: anche uno solo potrà manifestare all’Ufficiale di Stato Civile la volontà, e dopo tre mesi vi sarà direttamente il divorzio.
Per le adozioni, si affida la valutazione caso per caso ai giudici;
In ordine al cambio di sesso, determina lo scioglimento dell’unione gay, ed in caso avvenga all’interno di una coppia sposata, il matrimonio viene sciolto automaticamente e trasformato in unione civile.
A differenza delle coppie sposate, per le quali allo stato esiste solo una proposta di legge, le coppie di sesso diverso o uguale che convivono potranno redigere dei ‘contratti di convivenza‘ che regolino i rapporti patrimoniali.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

* componente direttivo provinciale
Anusca (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe)

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