A detta della Cassazione, anche se un veicolo ha polizza rilasciata dopo il sinistro e retrodatata, i danni vanno pagati dall’assicuratore che potrà poi rivalersi sull’agente infedele e l’assicurato
di Danila Sarno
Chi paga quando il mezzo di trasporto coinvolto in un incidente stradale è coperto da polizza falsa? Questo è il quesito cui ha dato risposta la sentenza numero 6974/2016, pronunciata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione. Tutto ha avuto origine dal ribaltamento di un autobus che ha provocato un morto e alcuni feriti. Gli eredi della vittima e i danneggiati hanno citato in giudizio il proprietario e il conducente del mezzo, e la Sun Alliance, che risultava esserne assicuratore al momento del fatto.
La compagnia assicurativa si è difesa nel merito affermando che la Effegi s.n.c., agente per il tramite del quale fu concluso il contratto di assicurazione, aveva stipulato la polizza soltanto dopo il sinistro, per poi fraudolentemente retrodatarla su richiesta dell’assicurato. La Sun Alliance ha così sostenuto che il contratto al momento dell’incidente non esisteva e che i danneggiati avrebbero dovuto essere risarciti dall’intermediario infedele e dai responsabili civili, poiché non è consentito stipulare un’assicurazione della rca a copertura di sinistri già avvenuti (in quanto sarebbe nulla per “inesistenza del rischio” ex articolo 1895 del codice civile). Nonostante ciò, sia in primo che in secondo grado, la compagnia è stata condannata a pagare i danni. Anche il ricorso in Cassazione non ha avuto esito differente. La Suprema Corte infatti ha chiarito che il contratto di assicurazione può dirsi nullo per “inesistenza del rischio” solo quando nessun rischio può mai presentarsi ( per esempio se riguarda un veicolo demolito). Negli altri casi il rischio non cessa solo perché vi è già stato un incidente, in quanto è sempre possibile che se ne verifichino altri. Dunque, se la polizza è falsa perché rilasciata dopo l’incidente e fraudolentemente retrodata, il contratto stipulato dall’agente che ha la rappresentanza dell’assicuratore è inefficace ma valido: la compagnia assicurativa è quindi obbligata a risarcire il danno, salvo poi rivalersi nei confronti dell’intermediario e salvo il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato.
Infatti, ricorda la Corte, “nei rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore, il contratto è fonte delle rispettive obbligazioni. Se dunque manca, l’assicurato non ha diritto all’indennizzo. Nei rapporti tra il danneggiato e l’assicuratore, invece, il contratto è mero presupposto di fatto per il sorgere dell’obbligazione diretta del secondo nei confronti del primo, la cui fonte è la legge”. In pratica, il diritto del danneggiato ad essere risarcito dall’assicuratore non nasce dal contratto e sussiste anche quando la polizza è inefficace ma comunque esistente perché stipulata dall’agente rappresentante dell’assicurazione.