Approvata la disciplina che punisce in maniera rigorosa il guidatore che provoca morte o gravi lesioni ad altri. Previsti revoca della patente, perizie coattive e varie aggravanti
di Danila Sarno
Il 25 marzo è entrata in vigore la legge numero 41 del 2016, introduttiva del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Molte le innovazioni dirette a creare un impianto sanzionatorio severo, capace di mettere alle strette i pirati della strada.
Per l’omicidio stradale vengono individuati diversi livelli di condanna. La tipologia più generica prevede la reclusione da due a sette anni per chiunque cagioni con colpa la morte di una persona violando le norme sulla circolazione stradale.
La pena detentiva sale da otto a dodici anni se il conducente era alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza grave (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue) o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. In caso di guida in stato di ebbrezza lieve (con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi) invece si rischiano dai cinque ai dieci anni di carcere. Questa stessa sanzione è prevista anche nel caso di condotte tipizzate sintomo di grave imprudenza come eccesso di velocità, sorpassi nei pressi di strisce pedonali ecc.
Similmente la legge fissa tre diverse fasce di pena per le lesioni personali stradali, anche qui sulla base dello stato psico-fisico, del tipo di comportamento pericoloso e della gravità del danno causato.
Per i conducenti di mezzi pesanti si applica la sanzione massima anche nel caso di guida in lieve stato di ubriachezza.
È inoltre prevista un’aggravante in caso di omicidio o lesione di più persone: la pena può essere aumentata fino al triplo, ma non può superare i diciotto anni. Condanna maggiore anche per mancanza di assicurazione o di patente di guida o per patente sospesa o revocata.
In caso di fuga del colpevole la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni per l’uccisione e a tre anni per le lesioni. Al contrario la condanna può essere ridotta fino alla metà se il fatto è stato causato con concorso di colpa della vittima o di terzi.
Nell’ipotesi di omicidio stradale, l’arresto in flagranza di reato è sempre consentito, anche se il guidatore ha prestato soccorso dopo l’incidente. È obbligatorio in caso di guida in stato di grave alterazione psico-fisica.
Se il responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza ovvero dell’uso di sostanze stupefacenti, in casi di urgenza, gli ufficiali di polizia possono chiedere l’autorizzazione del Pubblico Ministero e procedere con prelievi coattivi.
Per entrambi i reati possono essere disposte revoca e sospensione della patente, con durata variabile in base alla gravità della condotta, e i termini di prescrizione sono raddoppiati.