È colpevole di interruzione di pubblico servizio e di violenza privata chi occupa un istituto scolastico, impedendo ad altri studenti di partecipare regolarmente alle lezioni
di Danila Sarno
Il sistema scolastico italiano è affetto da molte carenze e da tempo è oggetto di un ampio processo di ristrutturazione che, però, non ha ancora consentito di raggiungere sufficienti livelli di efficienza. Ne sono prova le sempre più frequenti proteste di operatori scolastici e studenti insoddisfatti.
Tuttavia, questi ultimi dovrebbero pensarci due volte prima di ricorrere ad occupazioni e picchetti, poiché le conseguenze legali potrebbero essere molto gravi.
Lo ricorda la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7084 del 2016, che ha rigettato il ricorso di uno studente di scuola superiore, promotore di un’occupazione, confermando la sua colpevolezza per i reati di interruzione di pubblico servizio e di violenza privata. Durante la manifestazione, l’imputato ed altri soggetti non identificati avevano impedito l’accesso nella scuola al personale docente, al personale amministrativo e agli alunni non manifestanti. Essendo stato sbarrato il portone principale dell’istituto, l’ingresso era consentito solo attraverso una porta di sicurezza laterale e subordinato all’adesione alla protesta.
La Suprema Corte ha specificato che i giudici di primo e secondo grado, accusati dal ricorrente di avergli negato la titolarità del diritto di associazione, in realtà hanno correttamente aderito ad un precedente orientamento giurisprudenziale per il quale “lo stesso esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero, riunione e di manifestazione del pensiero, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti”. Nel caso di specie, l’occupazione temporanea della scuola ha reso impossibile il regolare svolgimento delle attività di studio, dando luogo ad un’ingiustificata compressione dei diritti dei non aderenti alla manifestazione. In aggiunta, la sentenza ha messo in risalto la piena arbitrarietà del comportamento dell’imputato, che avrebbe potuto scegliere altri strumenti idonei ad intraprendere un dialogo costruttivo con i compagni di scuola e i docenti (ad esempio un’autogestione programmata).
È stato del tutto inutile per il ricorrente ricordare che in altre occasioni, a seguito di proteste nella scuola, non fossero stati presi provvedimenti disciplinari a carico degli organizzatori. Il ragazzo infatti era pienamente capace di comprendere il carattere antisociale della propria condotta, soprattutto a fronte dell’aperta opposizione della dirigenza dell’istituto.