A partire dal 2016 è possibile comprare un immobile precedentemente preso in locazione, pagando un corrispettivo prefissato alla scadenza. Notevoli le agevolazioni per gli under 35
di Danila Sarno
Dal 1 gennaio la legge di stabilità 2016 ha fornito una valida alternativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Con l’articolo 1 comma 76, difatti, è stata estesa anche alle persone fisiche la possibilità di ricorrere al leasing immobiliare, in passato prerogativa delle sole aziende.
A seguito della stipulazione di tale contratto, il concedente (banca o intermediario finanziario) si obbliga “ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento”.
L’utilizzatore ottiene la disponibilità del bene per un tempo determinato, pagando un corrispettivo che tenga conto del costo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza dello stesso, l’utilizzatore può scegliere se lasciare l’abitazione al concedente oppure riscattarla pagando un prezzo prestabilito.
In caso di risoluzione del contratto per morosità dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile. Inoltre, deve corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, i canoni a scadere attualizzati e il prezzo per l’opzione finale di acquisto. L’utilizzatore deve corrispondere al concedente l’eventuale differenza negativa.
Apprezzabile novità introdotta dalla legge è poi la possibilità per l’utilizzatore di richiedere al concedente, nel corso dell’esecuzione del contratto, la sospensione del pagamento delle rate, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo di dodici mesi. L’istanza di sospensione può essere avanzata solo in presenza di determinate condizioni: ad esempio se, dopo la stipula del contratto, si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di pensionamento, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa).
Dal punto di vista fiscale, il leasing immobiliare per l’acquisto della prima casa risulta essere particolarmente conveniente per i soggetti con età inferiore ai 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55mila euro. Costoro, infatti, possono usufruire di una detrazione IRPEF pari al 19% dei canoni e relativi accessori fino a 8mila euro, e del prezzo di acquisto del bene fino a 20mila euro. I contribuenti over 35 possono invece avvalersi di detrazioni pari alla metà del valore delle precedenti. Un’altra agevolazione è stata concessa sull’imposta di registro, che sarà pari all’1,5%.