Da gennaio si darà il via alla sperimentazione di un fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno a causa del mancato versamento dell’assegno di separazione
di Danila Sarno
Il 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2016, entrata in vigore il 1 gennaio. Tra le tante novità introdotte dalle “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, rientra anche l’istituzione in via sperimentale di un “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” .
Ai sensi dell’articolo 1 comma 414, la dotazione sarà di 250mila euro per l’anno 2016 e di 500mila euro per l’anno 2017. A beneficiare delle risorse del fondo statale sarà il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.
Il coniuge che non ha ricevuto l’assegno di cui all’articolo 156 del Codice Civile, dunque, potrà accedere a tale procedimento ed ottenere l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno di separazione stesso.
Il legislatore ha stabilito che l’istanza dovrà essere depositata presso la cancelleria del tribunale del luogo di residenza: qui il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la sussistenza dei presupposti, valuterà l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmetterà al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma. Lo Stato potrà poi rivalersi sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Qualora, invece, dovessero mancare i requisiti per la trasmissione della richiesta al Ministero della giustizia, il giudice provvederà al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.
Tale procedimento, inoltre, non sarà soggetto al pagamento del contributo unificato.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della “ex manovra finanziaria”, il Ministero della giustizia, in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà ad adottare, con decreto, le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’istituto. In particolare, sarà necessario individuare i tribunali presso i quali si avvierà la sperimentazione, specificare le modalità di pagamento delle somme e quelle di riassegnazione al Fondo delle risorse recuperate presso il coniuge inadempiente.
A riguardo sono già sorte le prime polemiche: il fondo è stato istituito al fine di arginare il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria e allo scopo di limitare il crescente numero di processi, che rischiano di sovraccaricare ulteriormente la già lenta macchina della giustizia italiana. E tuttavia, questa novità legislativa comporta il rischio di abusi da parte dei padri inottemperanti, i quali potrebbero cogliere l’occasione per sottrarsi temporaneamente alle proprie responsabilità.