Accolto il ricorso della ditta: da palazzo di Città violati i principi in materia di liberalizzazione dei servizi. Respinta però la richiesta di risarcimento danni. Pieno accoglimento anche al ricorso ad adiuvandum della proprietaria della struttura
Il Penny Market di via Napoli aprirà. Lo ha stabilito il Tar Campania accogliendo il ricorso della società Billa Aktiengesellschaftm, con marchio Penny Market, ed anche quello della ditta che precedentemente aveva una struttura commerciale in quella zona. La Penny Market aveva chiesto di installare un supermercato in via Napoli, a Nocera Inferiroe, ma aveva incontrato l’opposizione di Palazzo di città: gli uffici preposti, infatti, avevano negato alla società di aprire la struttura. Con ricorso notificato l’11 aprile 2014 la società, aveva fatto sapere di aver stipulato un contratto preliminare di locazione della struttura, già sede di una media struttura di vendita di proprietà di un’altra ditta del settore. Il contratto era stato subordinato al definitivo rilascio dell’autorizzazione commerciale in favore del nuovo supermarket. Intanto, la proprietaria si impegnava a realizzare lavori di manutenzione straordinaria allo stabile. La conclusione dell’affare però è sfumata quando la domanda di apertura dell’attività commerciale, da 715 metri quadri di superficie di vendita, nell’immobile che aveva l’ingresso da Via Napoli, è stata respinta. La motivazione assotta degli uffici comunali era stata incentrata sul fatto che il supermarket ricadesse in una zona in cui non è possibile aprire (stando al vigente piano regolatore) una media struttura di vendita: via Napoli, appunto. Un principio che secondo i ricorrenti violava la legge e paventava l’eccesso di potere del comune, in quanto sarebbero eclissati i principi in materia di liberalizzazione dei servizi. Inoltre, secondo i ricorrenti l’immobile in questione sarebbe in realtà collocato in zona commerciale in quanto solo l’ingresso ricade in via Napoli, fuori da quella destinazione. Motivazioni pienamente accolte dai giudici amministrativi di primo grado: la sola presenza dell’ingresso nell’area ‘non idonea’ alla media struttura di vendita secondo il Prg, non può giustificare il ‘no’ del Comune all’apertura del supermarket. In base alla disciplina comunitaria inoltre “costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”. Respinta invece la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Penny Market.
Ma.Ba.